DM 28 Ottobre 2025: cosa cambia davvero per le colonnine di ricarica?

2 Mar 2026 | News

DM 28 Ottobre 2025: cosa cambia davvero per le colonnine di ricarica?

2 Mar 2026 | News

Per anni, quando si parlava di colonnine di ricarica negli edifici, la parola chiave era “predisposizione”. Bastava prevedere le canalizzazioni, lasciare uno spazio tecnico, preparare il passaggio dei cavi.

L’installazione vera e propria poteva arrivare dopo.

Il DM 28 Ottobre 2025, integrato dal D.Lgs. 5/2026 che recepisce la Direttiva RED III, cambia completamente questa logica. Non si tratta più di preparare il terreno: ora bisogna installare, e bisogna farlo entro scadenze precise.

La prima è già fissata: giugno 2026.

Non è più una scelta progettuale, è un obbligo

Il decreto introduce un principio chiaro: negli edifici non residenziali con parcheggi oltre una certa soglia, i punti di ricarica devono essere presenti e operativi, non più semplicemente previsti.

Per le nuove costruzioni non residenziali con più di dieci posti auto, l’installazione entra direttamente nella fase di progetto. Questo significa che chi firma una pratica edilizia deve integrare le colonnine nella progettazione impiantistica ed energetica dell’edificio. Non è un elemento accessorio, ma una parte strutturale dell’intervento.

Il discorso diventa ancora più delicato per gli edifici esistenti. Se un immobile non residenziale dispone di oltre venti posti auto, l’adeguamento non è facoltativo. Entro giugno 2026 dovrà essere presente almeno un punto di ricarica, con un progressivo ampliamento entro il 2030.

Questo introduce un elemento nuovo: la retroattività. Anche immobili già operativi, magari costruiti molti anni fa, devono essere verificati alla luce della nuova normativa.

Le ristrutturazioni non sono escluse

Un altro aspetto spesso sottovalutato riguarda le ristrutturazioni importanti. Se l’intervento coinvolge l’infrastruttura elettrica o l’area parcheggio, l’obbligo può scattare anche su edifici esistenti che, fino a ieri, non avevano mai considerato la mobilità elettrica come parte integrante del progetto.

Per progettisti, direttori lavori e imprese, questo significa che la ricarica elettrica entra ufficialmente nel perimetro delle verifiche normative. Ignorarla può comportare problemi ben più seri di un semplice aggiornamento tecnico.

Smart charging: non basta installare una colonnina

Il decreto non si limita a imporre la presenza dei punti di ricarica, ma introduce anche un requisito qualitativo: la ricarica deve essere intelligente.

Dal 30 giugno 2026 ogni nuovo punto di ricarica dovrà essere in grado di modulare la potenza e dialogare con la rete. Questo obbligo di smart charging cambia radicalmente l’approccio tecnico, in quanto non si tratta di aggiungere un carico elettrico, ma di integrarlo in modo dinamico nell’infrastruttura dell’edificio.

Quadri elettrici, linee di alimentazione, potenza disponibile e gestione dei carichi devono essere ripensati in un’ottica più evoluta.

La colonnina diventa così parte della strategia energetica complessiva, non un elemento isolato.

Le potenze minime e l’infrastruttura elettrica

La norma definisce anche parametri tecnici chiari.

I punti di ricarica in corrente alternata devono avere una potenza minima di 7,4 kW, mentre per la corrente continua la soglia minima è di 50 kW. Sono previsti criteri di equivalenza che permettono una certa flessibilità progettuale, ma sempre all’interno di requisiti ben definiti.

Questo significa che l’infrastruttura elettrica deve essere dimensionata con attenzione. In molti casi sarà necessario verificare la potenza disponibile e, se necessario, pianificare un upgrade dell’impianto o della cabina.

Chi sottovaluta questo aspetto rischia di arrivare alla scadenza senza avere i tempi tecnici per adeguarsi.

Le conseguenze del mancato adeguamento

Parlare di sanzioni non significa fare allarmismo., ma prendere atto di una realtà normativa.

Il mancato rispetto degli obblighi può comportare sanzioni amministrative, ma non solo. In alcuni casi possono emergere criticità legate all’agibilità dell’immobile, alla conformità energetica o alle responsabilità professionali di chi ha firmato il progetto.

Nel mercato immobiliare del 2026, un edificio privo di ricarica conforme e smart-ready non sarà solo fuori norma, sarà anche meno competitivo.

Perché bisogna muoversi ora?

Giugno 2026 può sembrare una scadenza lontana. In realtà, considerando i tempi di analisi tecnica, progettazione, autorizzazioni e installazione, il margine operativo è molto più ristretto di quanto sembri.

L’adeguamento non si improvvisa, richiede valutazioni preliminari, verifiche sulla potenza disponibile, eventuali interventi sull’infrastruttura elettrica e coordinamento con fornitori e distributori di rete.

Aspettare gli ultimi mesi significa esporsi a ritardi e criticità operative.

È facile leggere questa normativa come un costo aggiuntivo. In realtà può diventare una leva strategica.

Un’infrastruttura di ricarica ben progettata aumenta il valore dell’immobile, rende più attrattivi spazi direzionali e commerciali, facilita l’elettrificazione delle flotte aziendali e apre la porta all’integrazione con impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

In altre parole, ciò che nasce come obbligo può trasformarsi in un investimento sul futuro dell’edificio.

La mobilità elettrica entra nella progettazione

Il DM 28 Ottobre 2025 e il D.Lgs. 5/2026 segnano un passaggio definitivo: la mobilità elettrica entra stabilmente nella progettazione edilizia e nella gestione immobiliare.

Non è più un’opzione, è un requisito normativo con una scadenza precisa.

Giugno 2026 è il primo punto di verifica concreto.

Chi gestisce immobili, chi progetta nuove costruzioni o chi pianifica ristrutturazioni deve iniziare ora a verificare la propria situazione. Adeguarsi per tempo significa evitare sanzioni, blocchi e imprevisti, ma soprattutto significa progettare edifici allineati al mercato e alla normativa dei prossimi anni.

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